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Fideiussione legge 106 ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi nella normativa

Si fa, per comprensibili ragioni da ricondurre alla sempre più perseverante crisi economica, sempre più ricorso oggi a forme di prestiti con annesse garanzie, tra tutte quella di certo più diffusa è la fideiussione legge 106. Vediamo di capirne di più iniziando con la definizione che, per inciso, trae la sua derivazione dall’ex art.106 T.U.B. Lgs.385/93 sugli intermediari finanziari. Ciò posto, per non perdersi nella normativa, sarà bene fare un po’ di chiarezza su tutti gli aspetti che involgono questo importante istituto giuridico.

1. Di cosa si tratta esattamente?  La fidejussione legge 106 rappresenta una garanzia che viene ad essere prestata a fronte di un’obbligazione assunta nei confronti di una terza parte. Ne consegue che fideiussore è colui che, obbligandosi verso il creditore personalmente, si impegna a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui. Trattasi di uno strumento particolarmente diffuso nell’alveo delle garanzie commerciali rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale quali, ad esempio, pagamenti di beni, di servizi, di prestazioni varie. La fideiussione legge 106 è particolarmente utilizzata nei casi in cui un’azienda stabilisce un rapporto di fornitura o di appalto di prodotti e/o servizi ecc. con un’altra azienda, ente o persona fisica: in questo caso essa può ricorrere, attraverso l’utilizzo del credito di firma, all’utilizzo di una fideiussione, come forma di garanzia degli obblighi contrattuali.

2. Quali sono le finalità e quali i motivi per i quali ad essa si ricorre? Il rilascio di garanzie commerciali, come anticipato, rappresenta a monte una delle ragioni che giustificano ricorso alla fideiussione legge 106. Esse possono trovare origine a fronte di numerose operazioni, tra esse giova menzionarne qualcuna:

  • Regolamento impegni di fornitura (merci e/o prestazioni);
  • Rimborso IVA;
  • Canoni dovuti dal conduttore;
  • Appalti o gare pubbliche;
  • Anticipi ricevuti dagli acquirenti di immobili;
  • Contributi pubblici.

3. Chi può richiederla? Nella fideiussione legge 106 contraente principale è colui a cui viene intestata la polizza fideiussoria, in altri termini il debitore principale: sarà lui che, in caso di mancato adempimento nei confronti del beneficiario, dovrà rispondere nei confronti della società garante. Non è però detto che il contraente principale debba essere necessariamente una persona fisica: tale ruolo può essere altresì assolto da persone giuridiche, atteso che in una polizza possono intervenire più contraenti contemporaneamente. Stesso discorso vale per i beneficiari della fideiussione legge 106 che potranno essere non solo singoli individui ma altresì persone giuridiche, ditte individuali, persone fisiche, associazioni, enti pubblici.

4. Come può essere la garanzia ad essa sottesa? La garanzia sottesa alla fideiussione legge 106 può essere di diverse tipologie:

  • SUL FARE – essa è in grado di garantire, in occasione di un lavoro e/o di una fornitura, la corretta esecuzione di un impegno contrattuale;
  • SUL DARE – essa è pensata a garanzia di un pagamento nei termini stabiliti da un contratto;
  • A PRIMA RICHIESTA – essa impone alla società garante di sostituirsi al debitore inadempiente, provvedendo al pagamento di quanto dovuto da parte del contraente a semplice richiesta da parte del beneficiario. Come facilmente si può dedurre, questa dicitura presuppone un rischio particolarmente alto in capo alla società emittente che va per altro a riverberarsi sul calcolo del premio;
  • A PERDITA DEFINITIVA – rientrano in questo alveo tutte le fideiussioni legge 106 nella cui richiesta non v si trova apposta la dicitura “a prima richiesta”.

Quello è imperativo rammentare è che la fideiussione legge 106 può correttamente operare solo tramite l’intermediazione di organi ad hoc, deputati proprio a tale attività in forza di precisi accordi operativi con le principali banche / società finanziarie del territorio nazionale. Meglio dunque riporre molta prudenza nella scelta dell’operatore al quale ci si intende affidare, onde evitare di incappare in possibili irregolarità.